RILASCIO E RINNOVO DELLA CARTA DI IDENTITA'
Che cosa è la CIE? A cosa serve? Leggi il depliant illustrativo
Carta di Identità Elettronica (CIE)
Allo Sportello del Cittadino, in Via Cavour 10, tel. 0172 699649, sono attive le postazioni per il rilascio della Carta d'identità Elettronica. La C.I.E., che sostituirà progressivamente il documento in formato cartaceo, può essere richiesta allo Sportello del Cittadino tutti i giorni dal lunedì al venerdì nell'orario di sportello, previo appuntamento.
Il costo della nuova C.I.E. è di euro 22,20 (di cui 16,79 euro quale corrispettivo da versare allo Stato e 5,41 euro per diritti fissi e diritto di segreteria a favore dell'Ente) da pagare presso la postazione di rilascio prima di avviare la procedura di richiesta.
E' necessario esibire una fototessera, che sarà poi restituita, in formato cartaceo, recente (non più di 6 mesi), a colori con sfondo bianco (del tipo di quelle utilizzate per il passaporto).
In caso di primo rilascio, bisognerà avere con sè un documento valido. In caso di rinnovo, l'interessato dovrà consegnare all'Ufficiale d'Anagrafe dello sportello il documento scaduto.
In caso occorra richiedere la C.I.E. per smarrimento o furto del precedente documento - cartaceo o elettronico che sia - è necessario esibire la denuncia presentata presso le Forze dell'Ordine. E' consigliabile portare con sè anche il codice fiscale o tessera sanitaria per rendere più spedite le procedure per l'acquisizione dei dati.
Il documento non sarà consegnato immediatamente (a vista) dallo sportello ma spedito dal Poligrafico dello Stato all'indirizzo indicato dall'interessato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. I tempi per l'acquisizione e l'inserimento dati, foto e impronte digitali per il rilascio della CIE, si aggirano sui 20/30 minuti.
I cittadini che hanno il documento in scadenza (il rinnovo si può richiedere a partire da 180 giorni prima della scadenza) sono invitati a fissare l'appuntamento con congruo anticipo.
In caso di presenza di dati difformi tra la banca dati anagrafica, l'anagrafe tributaria e l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) potrebbe non essere possibile procedere all'emissione del nuovo documento. Il Ministero ha allestito un centro di assistenza per supportare i Cittadini che risponde al seguente numero verde: 800 263 388
Carta di Identità in formato cartaceo
La carta d'identità cartacea può essere rilasciata, previo appuntamento, dallo Sportello del Cittadino di via Cavour 10, ma è possibile richiederla soltanto nei casi di reale e documentata urgenza, per motivi di viaggio e quando il cittadino è iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) - circolare n. 4/2017 del Ministero dell’Interno).
Possibilità di esprimersi sulla donazione di organi e tessuti
La procedura di emissione della nuova C.I.E. prevede anche la facoltà, per il cittadino maggiorenne, di indicare in modo esplicito, attraverso la compilazione di un'apposita dichiarazione, il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte. Tale volontà verrà inserita nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) e potrà essere successivamente modificata in qualsiasi momento, presso la ASL di appartenenza, o a ogni rinnovo della carta d’identità elettronica stessa.
Documentazione richiesta per ottenere o rinnovare la Carta di Identità:
Per i cittadini italiani maggiorenni o appartenenti all’Unione Europea:
- Carta di identità precedente.
- Una sola fotografia per la carta d'identità elettronica (tre fotografie per la carta di identità cartacea) formato tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti (non più di 6 mesi), a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili) e senza occhiali.
Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea:
- Una sola fotografia per la carta d'identità elettronica (tre fotografie per la carta di identità cartacea) formato tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti (non più di 6 mesi), a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili e senza occhiali).
- Carta di identità precedente.
- Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.
Per i cittadini non residenti nel Comune di Fossano:
E' necessario che il cittadino non residente, ma con dimora abituale nel Comune di Fossano, rivolga al Sindaco istanza di rilascio della carta d'identità, specificando se il documento dovrà essere valido o meno per l'espatrio.
- Istanza di rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio (pdf)
- Istanza di rilascio di carta d'identità NON valida per l'espatrio (pdf)
In caso di smarrimento o furto:
- Un valido documento di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato).
- Una sola fotografia per la carta d'identità elettronica (tre fotografie per la carta di identità cartacea) formato tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti (scattate da non più di 6 mesi), a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili) e senza occhiali.
- Denuncia, in originale, rilasciata dai Carabinieri o dalla Polizia Locale (e anche sua fotocopia, nel caso non sia possibile consegnare all'ufficio la denuncia stessa). La denuncia serve solo se il documento smarrito era in corso di validità.
In caso di deterioramento:
Qualora la carta di identità subisca deterioramenti che ne compromettono la validità oppure ne rendano illeggibili una o più parti, occorre provvedere al suo rinnovo con le modalità descritte in precedenza esibendo sempre il vecchio documento anche se deteriorato. Nel caso fosse completamente distrutto occorre presentare una denuncia ai Carabinieri o alla Polizia Locale ed esibirla al momento della richiesta della nuova carta.
La carta di identità può essere rinnovata da 180 giorni prima della sua scadenza, con le stesse modalità previste per il rilascio. Non è necessario rinnovare la carta d’identità in occasione di cambi di indirizzo e di residenza. La carta d'identità, rilasciata a cittadini italiani, è valida per l'espatrio, purché gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto.
Carta di Identità per minorenni
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto. La validità della carta di identità è stata modificata come segue:
- Per i minori di età inferiore a tre anni - TRE anni di validità
- Per i minori di età compresi tra i tre e i diciotto anni - CINQUE anni di validità
Il rilascio avviene presentandosi personalmente con una sola fotografia per la carta d'identità elettronica (tre fotografie per la carta di identità cartacea) formato tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti, a capo scoperto, senza occhiali e un documento di riconoscimento.
Per i minorenni italiani (dai 0-18 anni), la richiesta di 1^ emissione del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori o tutore del minore stesso.
La carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori. In caso di rinnovo, se un genitore non può essere presente, occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio che può essere anche autocertificata con apposito modulo unitamente a copia del documento di identità.
Nota bene:
Per i figli minori di genitori separati, divorziati e non conviventi per ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio occorre l’assenso di entrambi i genitori. Tale assenso può essere prestato anche tramite autocertificazione firmata e accompagnata dalla fotocopia di un documento. Qualora tale assenso non possa essere prodotto, occorre il nulla-osta del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Cuneo.
In conformità dell’art. 40 del DL 24/01/2011 n.1: “la carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori ai anni quattordici è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura, o dalle Autorità Consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’Ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati (scarica il Modello di accompagno).
Per un elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta d'identità, si consiglia la consultazione del sito della Questura o della Polizia di Stato.
Per i minori stranieri (0-18 anni):
Nel caso di richiesta di 1^ emissione di carta di identità ai minori stranieri è necessaria la presenza di entrambi i genitori o almeno un genitore e di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone o di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto). In caso di rinnovo, è sufficiente la presenza di un solo genitore.
Oltre ai documenti già indicati, occorre il permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore. Nel caso di richiesta della carta di identità con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, se nella ricevuta postale figura unicamente il nome del genitore è necessario esibire anche copia del Mod. 209 del Ministero dell’Interno. Al compimento del 14° anno di età, il minore straniero deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, in alternativa deve essere munito della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno.
Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.
Tempi di erogazione
- Carta di Identità elettronica: Spedita dal Poligrafico dello Stato all'indirizzo indicato dall'interessato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta
- Carta di identità formato cartaceo: consegna immediata
Contribuzione
- Carta di identità elettronica € 22,20
- Carta di identità formato cartaceo € 5,42
Servizio a Domicilio Persone non deambulanti
E’ possibile richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d’identità presentando la documentazione richiesta allo sportello tramite terzi delegati. La consegna avviene tramite il Corpo di Polizia Locale presso l’abitazione dell’interessato o nel luogo di degenza.
Documentazione per richiedere il servizio a domicilio:
Fotografia per Carta di Identità
Normativa generale di riferimento
Regio Decreto 18.6.31, n. 773
- Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
Regio Decreto 6.5.40, n. 635
- Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 19.6.31, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza
Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.65, n. 1656
- Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE
Legge 21.11.67, n. 1185
- Norme sui passaporti
Decreto del Presidente della Repubblica 6.8.74, n. 649
- Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio
D.P.R. 28.12.2000 n. 445
- "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
DECRETO LEGGE 25/06/2008 N. 112 ART. 31
- "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
Circolare Ministero dell’Interno n. 12/2008
- "Art. 31 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in Legge del 6/8/2008 n. 133. Durata e rinnovo della Carta d’Identità"
DECRETO LEGGE 13/05/2011 N. 70 ART. 10
- "Prime disposizioni urgenti per l’economia"
DECRETO LEGGE 20/01/2012 N. 1 ART. 40
- "Disposizioni in materia di carte di identità"
DECRETO LEGGE 9/2/2012 N. 5 ART. 7
- "Scadenza carte identità"
D.L. 78/2015
- "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 che ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino
Decreto 25/5/2016, art. 1, del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- determinazione corrispettivo della carta di identità elettronica