CONVIVENZE DI FATTO
Informazioni generali
In data 5 giugno 2016 entra in vigore la Legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2016 riguardante: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". La norma è composta da un unico articolo, i commi dall'1 al 35, regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso; i commi dal 36 al 65 disciplina invece le convivenze di fatto, riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (Legge 20 maggio 2016 n.76).
Le Convivenze di fatto
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni:
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Il legislatore ha, inoltre, attribuito ai conviventi la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza, le cui regole di costituzione, modifica, risoluzione, prevedono l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (comma 51). Il professionista, ai fini dell’opponibilità ai terzi, ne trasmette copia, entro dieci giorni, al comune di residenza dei conviventi, per la registrazione in anagrafe, ai sensi degli articoli 5 “Convivenza anagrafica” e 7 “Iscrizioni anagrafiche” (comma 52).
Relativamente alla cessazione del vincolo contrattuale la legge ha previsto la risoluzione del contratto per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti (comma 59)
Alla luce delle richiamate disposizioni, l’attività degli uffici anagrafici riguarderà l’iscrizione delle convivenze di fatto, la registrazione dell’eventuale contratto di convivenza ed il rilascio delle relative certificazioni (Circolare n. 7/2016 del Ministero dell'Interno).
Come dichiarare una Convivenza di Fatto
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato in fondo alla pagina) unitamente alle copie dei documenti di identità.
La dichiarazione può essere inoltrata:
-
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata:fossano@cert.ruparpiemonte.it;
-
via fax al n. 0172 -699673
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via posta raccomandata all’Ufficio Anagrafe - Via Roma n.91 - 12045 Fossano (CN)
L'inoltro via casella e-mail è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
-
acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
-
sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC
Oppure, occorre presentarsi presso lo Sportello del Cittadino di Via Cavour n.10 con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.
Cancellazione di una Convivenza di Fatto
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
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d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Fossano di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
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su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto, unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
-
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata:fossano@cert.ruparpiemonte.it;
-
via fax al n. 0172 -699673
-
via posta raccomandata all’Ufficio Anagrafe - Via Roma n.91 - 12045 Fossano (CN)
L'inoltro via casella e-mail è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
- acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
- sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC
Oppure, occorre presentarsi presso lo Sportello del Cittadino di Via Cavour n.10 con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti. Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.