CANCELLAZIONE ANAGRAFICA
L’articolo 11 del Regolamento Anagrafico n. 223 del 1989 individua 3 cause di cancellazione anagrafica:
a) per morte, compresa la morte presunta, giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero, nonche’ per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni di censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.
d) La cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata a seguito delle operazioni censuarie rende immediatamente rilevabile la relativa situazione, mentre l’altra fattispecie dovrà fondarsi su indagini mirate, circostanziate e ripetute nel tempo. Il provvedimento di cancellazione viene notificato.
Il cittadino straniero che non adempie all’obbligo della dichiarazione di Dimora Abituale viene cancellato dall’archivio anagrafico, con l’eliminazione della scheda individuale e di famiglia, decorsi sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso da parte dell’Ufficio Anagrafe con invito a provvedere nei successivi trenta giorni.
L’articolo 4 della legge n. 1228/1954 e l’articolo 19 del D.P.R. n, 223/1989 conferiscono all’Ufficiale d’Anagrafe ampi poteri istruttori ed accertativi in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati relativamente alle loro posizioni anagrafiche. da cui possono verificarsi provvedimenti anche d’ufficio.
Del provvedimento di cancellazione anagrafica si darà comunicazione al Prefetto ed alla competente Questura (circa i cittadini stranieri).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
legge 24 dicembre 1954, n.1228; Regolamento D.P.R 30 maggio 1989, n. 223; art.143 c.p.c così come modificato art. 174 Codice della Privacy (n. 196/2003); art.1, comma 8, Legge 27 ottobre 1988, n. 470; art.5, comma 2 D.M. 18/12/2000;legge 15 luglio 2009, n.94.
Modulistica
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