Immigrazione cittadini stranieri - Comune di Fossano

Cambio di residenza | Immigrazione cittadini stranieri - Comune di Fossano

IMMIGRAZIONE DI CITTADINI STRANIERI

PRINCIPI NORMATIVI:

La legislazione italiana in materia di cittadini stranieri è fondata sul principio della ”regolarità del soggiorno”. Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia ha sostanzialmente gli stessi diritti e doveri dei cittadini italiani. Il documento che certifica la regolarità del soggiorno in Italia è il “Permesso/Carta di soggiorno”. Vi sono  norme differenziate fra cittadini extracomunitari e familiari di cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

 

COSA OCCORRE:

La dichiarazione deve essere resa da un componente maggiorenne del nucleo familiare su un modello fornito dall’Ufficio Anagrafe e sottoscritta da ogni componente maggiorenne facente parte del nucleo familiare.

L’art. 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 introduce nuove disposizioni in materia anagrafica.

Dal  9 maggio 2012 le dichiarazioni anagrafiche possono essere  inoltrate allo Sportello del Cittadino mediante una DICHIARAZIONE DI RESIDENZA scaricabile dal modulo allegato

Modalità di presentazione della dichiarazione:
 da farsi esclusivamente tramite la compilazione dell'apposito modulo ministeriale presente al fondo di questa pagina, corredato dalla necessaria documentazione:

- consegna a mano presso lo Sportello del Cittadino, sito in Via Cavour n. 10 (ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO)

- trasmissione via posta raccomandata, indirizzata a: “Comune di Fossano, Ufficio Anagrafe, Via Roma n. 91, Fossano”

- trasmissione via telematica, tramite posta elettronica semplice o p.e.c. al seguente indirizzo:

 

fossano@cert.ruparpiemonte.it  (INDIRIZZO ABILITATO ANCHE ALLA RICEZIONE DA POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA)

Quest’ultima possibilità è consentita a una delle seguenti condizioni:

a)  che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b)  che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c)  che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

d)  che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione anagrafica viene resa dall’interessato ai sensi dell’art. 75 e 76 del DPR 445/2000. In caso di dichiarazione non corrispondenti al vero, da parte dell’Ufficio accertante scatta l’obbligo della denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente e decadono i benefici acquisiti per effetto della dichiarazione.

 La dichiarazione, per il cittadino non appartenente all'Unione Europea, deve essere accompagnata dalla documentazione indicata nell'allegato A

 

Dall'11/12/2006 è cambiato il sistema per rinnovare i permessi di soggiorno e le carte di soggiorno e, per alcune tipologie, la domanda dovrà essere inviata, personalmente da chi ne fa richiesta, tramite  alcuni uffici postali abilitati all'invio. Ne consegue che è sufficiente la ricevuta postale di procedimento di rinnovo se il cittadino straniero proviene da altro Comune italiano.

 

TEMPI DI EROGAZIONE:

L'Ufficio Anagrafe, nei due giorni, successivi  alla presentazione della dichiarazione ricevuta, effettua la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione. Detto Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza del requisito della dimora abituale all'indirizzo dichiarato nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione resa. Nel caso in cui gli accertamenti non fossero positivi, i richiedenti saranno informati con una comunicazione di "PREAVVISO DI RIGETTO" (art. 10/Bis della legge 241/1990 e invitati a fornire gli elementi necessari alla positiva conclusione del procedimento. Trascorsi i termini di risposta, o se gli elementi fossero ritenuti insufficienti, l'Ufficio provvederà a segnalare quanto emerso all'Autorità di Pubblica Sicurezza e revocare la residenza ottenuta e/o ripristinare il precedente indirizzo nonchè segnalare all'Autorità Giudiziaria le false dichiarazione rese a Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 N. 445.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

legge 24 dicembre 1954, n.1228; Regolamento D.P.R 30 maggio 1989, n. 223; art. 33 D.P.R.28/12/2000, N. 445; D.P.R. 19/04/1994,n 575; D.P.R 16 settembre 1991, n. 610; Bassanini; art. 10/bis Legge 07/08/1990, n. 241; Legge.15 del 11/02/2005; art.10, comma 2,della Costituzione; artt. 20, 23 e 24 legge 31/05/1995, n.218; T.U D.Lgs.25/07/1998 n. 286; D.P.R 31/08/1999, n.394; D.P.R 18/01/2002 n. 54; T.U delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; legge 30/07/2002, n. 189, D.P.R 18/10/2004, n.334; D.Lgs 30/05/2005, n,140 (Asilo politico) D.L 09/02/2012 N. 5 art. 5 convertito in legge 04/04/2012 n. 35

CONTRIBUZIONE: gratuita.

 

Modulistica

 

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