CITTADINI COMUNITARI
In applicazione della direttiva nr.2004/38/CE viene riconosciuto al cittadino comunitario, che intende dimorare in uno Stato membro per un periodo superiore a tre mesi, il diritto a richiedere l'iscrizione anagrafica anche in assenza della titolarità di una carta di soggiorno.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 72, del 27 marzo 2007 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 30 del 06/02/2007 in vigore dall'11/04/2007 che regola la disciplina dell'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione, la quale viene subordinata non solo all'accertamento della dimora abituale ma anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste per l'esercizio del diritto di soggiorno in Italia.
Il diritto di soggiorno è riconosciuto nei confronti dei cittadini dell'UNIONE che esercitano un'attivita' lavorativa in Italia, o che dispongano di risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia, oltre che di un' assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura dei rischi, o che seguano un corso di studi o di formazione professionale.
Ne consegue che per il cittadino comunitario che faccia richiesta di residenza occorre presentare: documenti di identità, validi all'espatrio, rilasciati dallo Stato di appartenza, in corso di validità e documenti originali di nascita, matrimonio, composizione familiare,ecc..( debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana).
Inoltre viene richiesta documentazione attestante l'attivita' lavorativa esercitata o la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per la sua permanenza nello stato ITALIANO.Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il paramentro dell'importo dell'assegno sociale mensile di euro 447,61, che consiste per l'anno 2014 in euro 5.818,93 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno di una sola persona. Per l'iscrizione di due persone l'importo sale a euro 8728,395, per l'iscrizione di tre persone euro 11.637,86, per l'iscrizione di quattro persone euro 14.547,325; per l'iscrizione di cinque persone euro 17.456,79.
OCCORRE PRESENTARE ANCHE UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CHE COPRA LE SPESE SANITARIE PER ALMENO UN ANNO
A partire dal 1 gennaio 2012 i cittadini romeni e bulgari potranno essere assunti con qualsiasi contratto senza che sia neseccario richiedere il preventivo nulla osta allo Sportello Unico dell'immigrazione.
Sarè sufficiente effettuare le orfinarie comunicazioini ai Centri per l'impiego ed ai competentei Enti previdenziali e assistenziali..
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