TASI - Comune di Fossano

TASI - Comune di Fossano

TASI

La Legge di Bilancio per l'anno 2020 (LEGGE N. 190 DEL 27/12/2019) ha abrogato la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), che dunque non è più dovuta a partire dal 1° gennaio.

 

La TASI resta comunque dovuta per le annualità precedenti. 

 

Nel caso in cui non si sia ancora provveduto al pagamento è possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso previsto dagli artt. 13 e 13-bis del Decreto Legislativo n.472/1997, come modificato in ultimo dal Decreto Fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019.

Per effetto di tale norma, viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

 

Quindi oltre che con il normale ravvedimento fino ad un anno è ora possibile effettuare versamenti per imposte fino a cinque anni, con sanzioni di diverso importo a seconda del periodo. Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.

 

Fino all'anno 2019 la TASI non era comunque dovuta dai proprietari di abitazione principale e relative pertinenze (esclusi A1/A8/A9) mentre erano soggetti alla TASI gli immobili che posseggono i requisiti di ruralità, gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "immobili merce"),  tutti i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e le aree fabbricabili

 

Le aliquote TASI applicate fino all'anno 2019 erano le seguenti:

 

ALIQUOTE TASI

Aliquota base per tutti gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie e per le aree edificabili

 

 

1,00‰

Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A1-A8-A9

2,00‰

Abitazione principale e relative pertinenze delle restanti categorie catastali

2,50‰  (SOLO PER ANNI 2014 E 2015)

Aliquota per tutte le fattispecie assimilare per legge o regolamento all'abitazione principale e relative pertinenze (vedi equiparazione IMU)

2,50‰  (SOLO PER ANNI 2014 E 2015)

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9 comma 3bis del DL 557/1994

1,00‰

 

Si ricorda che, entro i termini previsti dalla Legge, il Comune procederà nell'attività di verifica e riscontro dei pagamenti dovuti da contribuenti. Entro 5 anni dall'avvenuto pagamento è possibile richiedere l'eventuale rimborso di quanto versato e non dovuto.

 

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