IMU - Comune di Fossano

IMU - Comune di Fossano

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (se appartenente alle categorie catastali A1/A8/A9).

 

La Legge di Bilancio per l'anno 2020 (Legge n. 190 del 27/12/2019) all'art. 1, commi da 738 a 783, ha ridefinito le modalità di applicazione dell'IMU e ha abrogato la TASI, che dunque non è più dovuta a partire dal 1° gennaio, ma viene incorporata nella nuova IMU.

 

Per richieste di conteggio IMU e modello F24 accedere al PORTALE TRIBUTI ON-LINE

In alternativa inviare richiesta a assistenzafiscale@comune.fossano.cn.it indicando motivo della richiesta, Cognome, Nome e Codice Fiscale oppure telefonare al 0172/699659

 

SCADENZE ANNO 2024

Il versamento dell'IMU deve avvenire tramite la compilazione del modello F24 entro le scadenze previste dalla legge (17 giugno e 16 dicembre oppure rata unica 17 giugno). Il modello F24 pre-compilato può essere scaricato dal portale Tributi On-Line 

 

ALIQUOTE 2024

Con Deliberazione C.C. n. 91 del 18/12/2023 sono state approvate le aliquote 2024.

Il prospetto sottostante riporta le aliquote da applicare

 

TIPOLOGIA IMU 2024
ALIQUOTA ORDINARIA 10,4
Aliquota ordinaria abitazioni principali A1/A8/A9 6
Alloggi assegnati da IACP-ATC- ecc 5,75
Fabbricati rurali strumentali 1
Terreni agricoli 9,4
Fabbricati produttivi gruppo D (escluso D10) 10,4
Immobili a canone concordato 9,4
Imprenditoria giovanile, femminile, start up 8,6
Fabbricati produttivi gruppo D nuovi insediamenti o interventi incrementativi 8,6

 

E' esclusa dal pagamento dell'imposta l'abitazione principale (salvo le abitazioni di lusso accatastate nelle categoria A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze nei limiti stabiliti dalla Legge. L'esclusione opera anche per gli immobili assimilati all'abitazione principale dal regolamento comunale a seguito della presentazione del modello di autocertificazione.

Confermato quanto introdotto dal comma 10 dell'art. 1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli), qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

  • comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore);
  • il contratto di comodato redatto in forma scritta o verbale deve essere registrato;
  • l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  • il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia.

Confermata la riduzione del 25% dell'aliquota IMU per gli immobili quali siano stati stipulati contratti a canone concordato come prevista dal comma760 della Legge n. 160/2019. Per i contratti in scadenza successivamente alla data del 01/05/2021 (data di entrata in vigore dei Nuovi Accordi Territoriali) fare riferimento alle seguenti precisazioni: ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO - PRECISAZIONI

Beni merce: A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.  Il contribuente  attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme

 

LA BASE IMPONIBILE

 

Per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è determinato dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti:

160  per le categorie catastali A (escluso A/10) - C/2 – C/6 – C/7

140  per le categorie catastali B – C/3 – C/4 – C/5

  80  per le categorie catastali A/10  - D/5

  60  per la categoria catastale D (escluso D/5) - 65 a partire dal 1 gennaio 2013

  55  per la categoria catastale C/1

 

Per i terreni agricoli il valore è determinato dal reddito dominicale rivalutato del 25%, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

75  per i terreni di proprietà di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali

135   per tutti gli altri terreni

 

Per ler aree fabbricabili il valore è cosituito da quello venale in comune commercio.

 

 

PAGAMENTI

Il versamento dell'IMU deve avvenire tramite la compilazione del modello F24 entro le scadenze previste dalla legge e può essere pagato presso tutti gli sportelli bancari e postali. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

CODICE

TRIBUTO

3912

IMU per l'abitazione principale - COMUNE

3913

IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE

3914

IMU per i terreni - COMUNE

3916

IMU per le aree fabbricabili - COMUNE

3918

IMU per gli altri fabbricati - COMUNE

3925

IMU per fabbricati di gruppo D (ad eccezione dei fabbricati strumentali agricoli categoria D10- STATO

3930 IMU per fabbricati gruppo D (ad eccezione dei fabbricati strumentali agricoli categoria D10- COMUNE

 

Confermato quanto introdotto dal comma 53 dell'art. 1 dalla Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha stabilito la riduzione al 75%  dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, per le locazioni a canone concordato.

Si rammenta che: per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98 è necessario che l’inquilino adibisca l’immobile ad abitazione principale pertanto l’aliquota ridotta dell’IMU si applica a partire dalla data di decorrenza del contratto di locazione, solo a condizione che il locatario trasferisca entro 30 giorni la propria residenza nell’immobile locato. In tutti gli altri casi, l’applicazione dell’aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di trasferimento di residenza come dalle risultanze anagrafiche.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

Il ravvedimento operoso è disciplinato dagli artt. 13 e 13-bis del  decreto legislativo 472/97
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Ci sono cinque tipologie di ravvedimento di cui l'ultima introdotta con il decreto fiscale  n. 124/2019.
1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.


2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.


3. Ravvedimento Medio: è applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.


4. Ravvedimento Lungo: applicabile dal 90° al 365° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

5. Ravvedimento Lunghissimo:

  • è applicabile dal 365° al 730° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

  • è applicabile oltre 730° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 5,00% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tassodi riferimento annuale

Il ravvedimento è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti ordinari, barrando la casella "ravv".

 

MODULISTICA

 


 

 

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