PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.
- ADOZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA VAR. 12_FOSSANO 2016
- ADOZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA VAR. 12_ TAV.1 - fase 0
- ADOZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA VAR. 12_ TAV.2 - fase 1
- ADOZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA VAR. 12_ TAV.3 - fase 2
- ADOZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA VAR. 12_ TAV.4 - fase 3
- ADOZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA VAR. 12_ TAV.5 - fase 4
- ADOZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA VAR. 12_ TAV.6 - fase 4 - Pubblico spettacolo
- ADOZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA VAR. 12_ TAV.7 - particolare A
- ADOZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA VAR. 12_ TAV.8 - particolare B
- ADOZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA VAR. 12_ TAV.9 - particolare C
- ADOZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA VAR. 12_ TAV.10 - particolare D
- ADOZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA VAR. 12_ TAV.11 - particolare E
- ADOZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA VAR. 12_ TAV.12 - particolare F
ZONIZZAZIONE ACUSTICA
La Legge Quadro L. 26/10/1995 n. 447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e rimanda ad ulteriori decreti attuativi, di cui il più importante è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. In questo provvedimento sono stabiliti i “limiti acustici” riferiti alla zonizzazione acustica dei territori comunali, la cui applicazione è demandata a leggi regionali. La L.R. 52/2000, “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico” è il provvedimento che in Piemonte ha condotto alla zonizzazione acustica del territorio comunale.
Il territorio è suddiviso in 6 classi, ognuna caratterizzata da limiti acustici, a seconda della sua vocazione urbanistica (dalla classe I, aree particolarmente protette quali ospedali e scuole, alla classe VI, zone esclusivamente industriali). Entro tali classi le attività suscettibili di produrre rumore devono rispettare tre tipi di limitazione acustica nei confronti del rumore rivolto verso l’esterno:
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LIMITE DI EMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (solitamente si misura a filo della proprietà);
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LIMITE DI IMMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno;
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LIMITE DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE: la differenza tra il rumore “di fondo” (ad attività ferma) ed il rumore “ambientale” (ad attività in funzione). Rappresenta in sintesi il disturbo provocato da un’attività rumorosa.
I limiti di immissione ed emissione sono variabili e suddivisi in DIURNI (dalle 6 alle 22) e NOTTURNI (dalle 22 alle 6). Questi limiti, inoltre, si considerano “in continuo”, ossia come media delle emissioni sonore nel periodo diurno e notturno.
Il limite di immissione differenziale è stabilito in 3 dB (notturno) e 5 dB (diurno) ed è di natura “istantanea” ossia in linea di principio basta lo sforamento per brevi periodi a causare un’irregolarità.
Il limite di immissione differenziale non si applica:
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se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
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se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
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nelle aree classificate nella classe VI
Nell'area download è possibile scaricare in formato jpg la cartografia completa relativa alla zonizzazione acustica del Comune di Fossano, approvata con D.C.C. n. 17 del 3/3/2004.
La normativa sul rumore, sotto il profilo della zonizzazione acustica, si basa sul principio di difendere un interesse collettivo, di carattere generale ed attinente la tutela della salute pubblica (ad esempio prevenire il possibile disturbo arrecato dall’esercizio di un’attività nei confronti della cittadinanza o parte di essa), tutte caratteristiche e competenze tipiche dell’azione della Pubblica Amministrazione. Per questo motivo la zonizzazione acustica e gli adempimenti conseguenti non possono agire nei rapporti fra privati. I tipici contenziosi tra vicini o condomini, originati da condotte rumorose esercite nella sfera privata, attengono esclusivamente il Codice Civile e precisamente l’articolo 844 il quale stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, di calore o le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni, se non superano la normale tollerabilità, anche riguardo alla condizione dei luoghi. Quanto al concetto di “normale tollerabilità”, benché si tratti di una definizione molto relativa, la giurisprudenza costante ritiene non tollerabile una immissione rumorosa che superi di oltre 3 dB il rumore di fondo. Ai sensi dell'art. 7 del codice di procedura civile, i contenziosi sui rumori riferibili all'art. 844 c.c. sono di competenza del Giudice di Pace nel caso in cui entrambi i fondi, quello che origina il disturbo e quello disturbato, siano destinati a civile abitazione.