Speciale Amianto - Comune di Fossano

Speciale Amianto - Comune di Fossano

 AMIANTO

Dal mese di gennaio 2017 è attivo lo Sportello Amianto del Comune di Fossano dove i cittadini troveranno informazioni sulle modalità di rimozione, di smaltimento, e di gestione del problema.
E'indispensabile prenotarsi per  un colloquio telefonando al 0172699608 oppure scrivendo per richiedere informazioni a: sportelloamianto@comune.fossano.cn.it

Informazioni importanti sul bonus rimozione amianto 

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato per tutto l’anno in corso le detrazioni fiscali del 65% per opere di riqualificazione energetica e quelle del 50% per le opere di ristrutturazione edilizia.
 

In che cosa consistono gli incentivi fiscali?

Questi incentivi sono detrazioni fiscali, ovvero importi che andranno portati in diminuzione dell’imposta da versare senza poter generare crediti ma fino ad azzerarne l’importo.

Sono divisi in 2 categorie, che sono:

  • 65% di detrazione per interventi volti al risparmio energetico. È una detrazione ai fini IRPEF (Imposta sui Redditi PErsone Fisiche) e IRES (Imposta sui REdditi Società), quindi sia per privati che per imprese. 

È applicabile solo ad edifici esistenti, quindi sono esclusi quelli in fase di costruzione.
Per quanto riguarda le imprese, deve trattarsi di immobili strumentali, ovvero utilizzati nell’esercizio dell’attività, ma non oggetto dell’attività stessa, sono quindi escluse imprese di costruzioni ed immobiliari.

  • 50% di detrazione su  nterventi di ristrutturazione edilizia, compresa la bonifica amianto ed il rifacimento della copertura. Questa è una detrazione IRPEF su immobili residenziali, quindi valida per privati, sulle cui spese hanno diritto all’aliquota IVA del 10%, anch’essa detraibile.

Come si ottengono questi incentivi fiscali?                                                                                                La detrazione del 65% è relativa ad interventi aventi come obiettivo la riqualificazione energetica, ed è ottenibile per interventi su edifici esistenti o parti di essi. La detrazione va ripartita in quote uguali per 10 anni, con i limiti di 100’000€ su interventi di riqualificazione energetica completa, e 60’000€ su interventi di coibentazione (isolamento termico) che comportano un risparmio energetico.                  Questo significa che se si esegue un progetto per riqualificare tutto l’immobile, che potrebbe comportare sistemi di riscaldamento, isolamento del tetto e/o delle pareti, infissi ecc. fino al raggiungimento di determinati valori complessivi, si ha un limite di detraibilità di 100’000€, mentre per eseguire interventi specifici di isolamento, come nel caso del rifacimento della copertura, il limite è di 60’000€.

Condomini:                                                                                                                                                 La percentuale è aumentata fino al 70 – 75% per i condomini, con un importo detraibile che può arrivare fino a 136’000€, e varia in base all’effettivo risparmio energetico conseguito, questa porzione di legge inerente i condomini è giàconfermata fino al 2021.

L’opera eseguita deve raggiungere certe prestazioni energetiche, quindi rispettare i valori di trasmittanza termica pubblicati nell’apposita tabella ufficiale.

Questi interventi andranno poi asseverati da un tecnico abilitato entro 90 giorni dalla fine dei lavori, che dovrà provvedere ad inviare la pratica in via telematica all’ENEA. (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Verrà rilasciato anche un APE (attestato prestazione energetica), documento obbligatorio da anni per quanto riguarda transazioni commerciali immobiliari (affitti, vendite d’immobile).

Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione comprende oltre agli interventi di ristrutturazione anche l’iva per i privati, le spese di progettazione, spese per prestazioni professionali, imposte di bollo, tasse per concessioni, spese inerenti la bonifica amianto e la nuova copertura, se necessaria per poter eseguire l’opera di isolamento termico. Le detrazioni vanno ripartite poi in quote uguali per 10 anni.

Chi può usufruire di queste agevolazioni?                                                                                    Possono usufruire tutti i contribuenti che sono proprietari dell’immobile oggetto di intervento o che vantano diritti reali sull’immobile (usufrutto, nuda proprietà, comproprietà) e che sostengono le spese.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

Le persone fisiche.                                                                                                        

 I contribuenti che conseguono reddito d’impresa, sia aziende individuali che società di persone e di capitali

Le associazioni tra professionisti.

Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Per entrare più nello specifico, tra le persone che possono rientrare in queste agevolazioni ci sono:
• I proprietari dell’immobile.
• I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
• Gli inquilini.
• Coloro che hanno l’immobile in comodato.

È sempre bene valutare caso per caso con eventuale certificato catastale dell’immobile oggetto dell’intervento.


La detrazione del 65% NON può riguardare immobili non riscaldati ed immobili oggetto dell’attività di impresa come chiarito negli ultimi anni (imprese edili ed immobiliari usualmente non rientrano, a meno che non si stia parlando delle loro stesse sedi).

Per ottenere la detrazione del 50% non sono invece richieste particolari formalità. 
Va però specificato che da Novembre 2018 è stato istituito un nuovo portale ENEA dove inserire pochi e semplici dati per i lavori di
ristrutturazione che comportino la posa di isolante in misura però non sufficiente per rientrare nel 65%.


La detrazione del 50% trattandosi di detrazione IRPEF riguarda le persone fisiche (privati) ed immobili a prevalente uso abitativo e le loro pertinenze (garage, autorimesse).


Quali spese sono effettivamente detraibili?                                                                                          Tutte le spese specifiche dell’intervento, compresa l’iva per i privati, e le spese “indirette” ma indispensabili per l’intervento quali spese tecniche per professionisti, bolli, tasse di concessione od occupazione suolo sono effettivamente detraibili.

Nel caso di interventi di riqualificazione energetica sono ammesse tutte le spese necessarie per completare le opere e non solamente la parte relativa l’isolante.

Esempio: Nella riqualificazione di una copertura sono ammesse in detrazione tutte le spese per ponteggi, parapetti, rimozione e smaltimento vecchia copertura (tegole, eternit, guaina) e fornitura e posa della nuova copertura compreso l’isolante e le lattonerie di completamento. 

Quali pratiche amministrative devo fare?                                                                                                In linea di massima bisogna procedere a fare una C.I.L. (comunicazione di inizio lavori) all’ufficio tecnico del comune dove ha sede l’immobile oggetto dell’intervento. Le pratiche negli anni si sono molto semplificate, così come si sono velocizzate le tempistiche, infatti la comunicazione può essere fatta anche pochi giorni prima dell’inizio dei lavori, salvo casi specifici di zone soggette a vincoli paesaggistici. Nel caso di lavori che prevedono interventi su materiale  in cemento amianto è a carico dell’impresa esecutrice dare le dovute comunicazioni all’ASL competente almeno 30 giorni prima.

Nel caso di interventi di riqualificazione energetica un tecnico abilitato deve inviare la pratica specifica all’ENEA una volta completati i lavori.

Anche in questo caso è spesso l’azienda esecutrice ad avere un tecnico di fiducia che valuta fin dall’inizio la corrispondenza ai valori di trasmittanza termica richiesti.


Come devo eseguire i pagamenti per non perdere i benefici?                                                              Se trattasi di privato bisogna eseguire i pagamenti esclusivamente con bonifico bancario o postale, specificare il codice fiscale del beneficiario delle detrazioni, la partita IVA del beneficiario del bonifico e la normativa di riferimento. Se trattasi di titolare di partita IVA si può pagare liberamente poiché ai fini della detrazione fa fede la fattura.                                                                                                             Si specifica che le imprese che eseguono i pagamenti con bonifico devono eseguire bonifici ordinari, senza seguire la normativa obbligatoria per i privati.

   

I LINKS SOTTOSTANTI DANNO  ACCESSO AL SITO DELL'A.R.P.A. E DELL ASL CN1 CONTENENTE LA NORMATIVA EUROPEA - LE LEGGI NAZIONALI - LE LEGGI REGIONALI INTERESSANTI IL TEMA DELL'AMIANTO E ALTRE INFORMAZIONI IN MERITO

 

link sito ARPA

 

 

mappatura delle coperture in cemento-amianto degli edifici

 

link sito ASL CN1

 

IMPORTANTE!!!

questo link ti rimanda al documento denominato "Programma di controllo dei manufatti contenenti amianto - procedure per le attività di controllo e manutenzione".

Questo documento è obbligatorio (D.M. 6/09/1994) per tutti quei soggetti, pubblici o privati, che detengono amianto sotto qualunque forma o combinato,  pena sanzione amministrativa da € 3.500 a € 17.000                          

clicca qui   ⇒  programma_controllo_manutenzione_amianto

 

FAQ

clicca per accedere alla pagina delle FAQ sull'amianto

 

 

CENSIMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI EDIFICI

 

La Regione Piemonte, con la L. R. n. 30 del 2008, ha dato l’avvio ad un ambizioso piano per verificare il patrimonio edilizio pubblico e privato sotto il profilo della presenza di materiali, quali l’eternit, contenenti amianto e, progressivamente, fornire strumenti anche economici per agevolarne la rimozione.


 La stessa Regione Piemonte ha emanato una ulteriore direttiva, la D.G.R. 3/6/2009, che, fra l’altro, incarica i comuni di effettuare un primo censimento per individuare, sul territorio, la presenza di materiali contenenti amianto, siano essi su edifici pubblici o privati, civili o produttivi.

 

IMPORTANTE!
ULTIME NORMATIVE IN MERITO ALLA SEGNALAZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO


Ai sensi del articolo 9 della L.R. 30 del 2008, nonchè in attuazione del Piano Regionale Amianto 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124-7279, con DGR n 58-4532 del 29/12/2016 pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 26 gennaio 2017 e nella sezione Ambiente del sito istituzionale di Regione Piemonte - sono state definite le modalità di comunicazione dei dati relativi alla presenza di amianto.

 

clicca qui per leggere la Deliberazione della Gunta Regionale n.58-4532 del 29/12/2016

clicca qui per aprire la  SCHEDA COMUNICAZIONE PRESENZA AMIANTO


Rimozione amianto, quali sono gli incentivi per il 2019?
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