INFORMATIVA
Per essere validamente prodotti in Italia, i documenti formati all'estero da autorità estere devono essere legalizzati, a meno che non siano rilasciati da un paese con cui vigono accordi internazionali che prevedono l'esenzione dalla legalizzazione. Inoltre, se i documenti sono scritti in lingua straniera, devono essere muniti di traduzione ufficiale.
Modalità di legalizzazione
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documenti rilasciati all'estero:
la firma va legalizzata presso l'autorità diplomatico-consolare italiana nel Paese. -
eventuali documenti rilasciati in Italia dall'autorità consolare straniera:
la firma va legalizzata presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura che ha sede nella città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. Solitamente anche le altre Prefetture possono procedere alla legalizzazione; tuttavia, se il Console si è insediato da poco tempo, può accadere che la firma non sia ancora stata registrata presso le altre Prefetture.
In base alla Convenzione firmata a Londra il 7.6.1968 sulla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari, sono esenti da legalizzazioni i seguenti Paesi: Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania (dal 03.04.2012), Spagna, Svezia, Svizzera,Turchia.
Sono esenti da legalizzazione a prescindere dal luogo di loro formazione:
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gli atti e i documenti che circolano nei seguenti Paesi degli Stati Membri delle Comunità Europee, in base alla Convenzione di Bruxelles del 1987, relativa alla soppressione della legalizzazione sono 11 (Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Irlanda), ma la Convenzione si applica solo a 5 di essi e precisamente: Italia, Danimarca, Francia, Belgio, Irlanda a questi 5 paesi si è aggiunta la Lettonia dal 31.10.2010. .
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Esenti da legalizzazione gli atti rilasciati in Polonia dal 28.3.2003, di cui all’art. 2 della Convenzione di Atene 15.9.1977 (atti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la nazionalità, il domicilio o la residenza)."
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gli atti e i documenti rilasciati all'estero dalle seguenti Nazioni, aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5 ottobre 1961, a condizione che rechino "l'Apostille" (apposita timbratura quadrata, scritta in lingua francese, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante):
Albania, Andorra, Anguilla, Antartico Britannico, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belgio, Belize, Bermude, Bielorussia, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile (dal 14 agosto 2016), Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Canada, Ceca, Caimane, Cile (dal 30 agosto 2016), Cina (regione di Hong-Kong), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Falkland, Fiji, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gibilterra, Grecia, Grenada, Guadalupe, Guernsey, Guinea, India, Islanda, Isole Chayman, Isole Gilbert e Ellice, Isole Marshall, Isole Normanne, Isole Salomone Britanniche, Isole Turcks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Wallis e Futura, Israele, Jersey, Jugoslavia, Kazakhistan, Italia, Kenia, Kosovo, (dal 14 agosto 2016), Lesotho, Lettonia, Le Nuove Ebridi, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Madagascar, Mali, Malawi, Malta, Man, Mauritius, Mayotte Martinica, Marocco (dal 14 agosto 2016), Mauritius, Messico, Miquelon, Moldova, Mongolia, Montserrat, Namibia, Nicaragua (14.05.2013) Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polinesia Francese, Polonia, Portogallo, Princip. Monaco, Regno Unito, Romania, Russia, Saint Christopher e Nevis, San Marino, Santa Lucia, Sant’Elena, Serbia-Montenegro, Seychelles (adozione), Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Thailandia, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay (14.10.2012), Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.
Atti provenienti dall’Argentina.
L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con Legge 22.11.1988 n. 533, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di "Apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità, ai sensi dell’art. 6 ultimo periodo dell’accordo.
Nota bene:
"L'Apostille" si applica solo ai documenti prodotti all'estero nei paesi aderenti alla suddetta Convenzione, mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'autorità consolare degli stessi Paesi è necessario procedere alla legalizzazione presso la Prefettura.
La Svezia rappresenta un'eccezione: i documenti rilasciati in tale paese devono essere legalizzati, mentre quelli rilasciati dall'autorità consolare svedese in Italia non necessitano di alcuna formalità.
Traduzione ufficiale
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti di una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero da:
- competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero
- un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000
L'elenco dei traduttori ufficiali è disponibile presso la Cancelleria del Tribunale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO :
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D.P.R. 28.12.2000, n. 445
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" Art. 30 e segg. -
D.P.R. 3.11.2000, N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" Art. 21