Trascrizione Atti Estero - Comune di Fossano

Trascrizioni | Trascrizione Atti Estero - Comune di Fossano

TRASCRIZIONE ATTI ESTERO

I cittadini italiani che si trovano all'estero, anche temporaneamente, hanno l'onere di comunicare al competente Consolato italiano gli eventi di stato civile che lo riguardano, avvenuti in territorio straniero. Gli atti di nascita, di matrimonio e morte formati all'estero, riguardanti cittadini italiani, vengono poi inviati dai Consolati ai competenti comuni italiani, per la trascrizione sui registri dello stato civile. E' comunque possibile, per il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all'estero e ne abbia interesse, richiedere direttamente la trascrizione, presentando apposita domanda all'Ufficio dello Stato Civile Italiano, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste e necessarie.
 

Nei registri di stato civile del Comune di Fossano possono essere trascritti :

  • Atti di nascita - se il padre o la madre del nato sono residenti a Fossano o iscritti all’AIRE di Fossano, o hanno avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune Fossano; se il nato, attualmente maggiorenne, è residente a Fossano o è iscritto all’AIRE di Fossano
  • Atti di matrimonio - se almeno uno dei coniugi è residente a Fossano o iscritto all’AIRE di Fossano, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Fossano
  • Atti di morte - se il defunto era residente a Fossano o iscritto all’AIRE di Fossano, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Fossano


N.B. Prima di richiedere la trascrizione è necessario accertarsi che l’atto non sia già stato trascritto in altro comune italiano. Diversamente, qualora venga accertata successivamente una doppia trascrizione, si dovrà provvedere, con provvedimento del Tribunale Civile, all’annullamento della seconda.


CONDIZIONI

L’atto di stato civile di cui si chiede la trascrizione deve essere:

  1. in originale; in questo caso l’atto deve essere corredato da traduzione ufficiale e legalizzazione. La legalizzazione non è richiesta se l’atto è stato formato in uno Stato aderente a Convenzioni esentative (vedi legalizzazioni) oppure redatto su modello plurilingue; se l’atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi del 27.9.1956 o alla Convenzione di Vienna dell’8.9.1976 (gli Stati aderenti sono elencati nella scheda "rilascio dell’estratto plurilingue"

  2. non contrario all’ordine pubblico italiano


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  1. Documento valido di identità

  2. Domanda di trascrizione dell’atto in carta bollata vedi modello.

  3. Atto di stato civile

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, corredata dalla documentazione, può essere presentata personalmente dall'interessato e dall’esercente la potestà nel caso di minore, o inoltrata a mezzo posta unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 3.11.2000, N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"
Art. 15 e segg.

 

Modulistica 

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