SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZI
Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (Decreto Legge 12/09/2014, n. 132 convertito in Legge 10/11/2014, n.162).
A) Separazioni e divorzi davanti all'avvocato.
L’11.11.2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014, che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (uno per ogni coniuge) per la soluzione consensuale di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Gli interessati ad adottare tale nuova procedura devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
In caso di presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica che esprime un nulla-osta. In caso contrario lo trasmette (entro cinque giorni) al Presidente del Tribunale che fissa (entro trenta giorni) la comparizione delle parti davanti a sè.
Tale accordo necessita di nulla osta o autorizzazione da parte della Procura della Repubblica o Presidente del Tribunale, a seconda dei casi.. L’Avvocato è obbligato a trasmettere tale accordo tassativamente entro il termine di 10 giorni all’Ufficiale dello Stato Civile dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto. In caso di ritardo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro a carico degli avvocati procedenti.
La documentazione può essere inviata via PEC al seguente indirizzo:
fossano@cert.ruparpiemonte.it
Ricevuto l'accordo di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita e ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.
B) Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno dei coniugi o dove è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Questa modalità semplificata si rivolge ai coniugi che:
-consenso di entrambi i coniugi;
-assenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave o, economicamente non autosufficienti;
-assenza di trasferimenti di tipo patrimoniale
Come fare
La procedura davanti all’ufficiale di stato civile del comune si svolge secondo le seguenti fasi e modalità:
Comunicazione: uno o entrambi i coniugi si presentano davanti all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio e compilano un modulo Dichiarazione per avvio al Procedimento per accordo consensuale con il quale comunicano i loro dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l’ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo acquisendo d’ufficio i relativi certificati (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato);
Accordo: l’ufficiale dello stato civile fissa un appuntamento al quale si presenteranno - personalmente e congiuntamente - entrambi i coniugi per rendere la dichiarazione per la separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento o per modificare le condizioni di separazione o divorzio; immediatamente dopo, l’atto contenente l’accordo è compilato, sottoscritto e iscritto nei registri di stato civile. L’ufficiale dello stato civile stabilisce quindi un ulteriore appuntamento per la conferma dell’accordo (dopo almeno trenta giorni dalla data dell’accordo), previo versamento nelle casse comunali di un diritto fisso di € 16,00 (la conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio);
Conferma accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/ lo scioglimento/ la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva. Se i coniugi non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l'accordo.
Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale, restano invariate le altre ipotesi previste dalla Legge n. 898/1970.
N.B.
quando il procedimento di divorzio si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di Stato Civile, il termine dei 6 o 12 mesi che deve trascrorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certficata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
DIVORZIO PRONUNCIATO ALL'ESTERO
Come e dove:
chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all'estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all'estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, n. 218. La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull'atto di matrimonio degli interessati e comunicata all'Ufficio Anagrafe.
Dove
Ufficio Stato Civile - Via Roma 91
Telefono: 0172699624
e-mail: statocivile@comune.fossano.cn.it - e-mail certificata: fossano@cert.ruparpiemonte.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi.
- DECRETO LEGGE 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
- Codice Civile articoli dal 149 al 158
- LEGGE 31 MAGGIO 1995 N. 218, articoli dal 31 al 32
- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 articoli da art.63 e art. 69
- CIRCOLARE N. 6/15 Articoli 6 e 12 del decreto legge 12.09.2014, n. 132- Chiarimenti applicativi.