REGIME PATRIMONIALE
Il regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa convenzione è costituito dalla COMUNIONE DEI BENI.
La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio, all’Ufficiale dello Stato Civile, per i matrimoni civili, o al Parroco per quelli religiosi. Successivamente al matrimonio i coniugi possono stipulare per atto pubblico apposite convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali vengono inviate dal Notaio rogante all’Ufficio Stato Civile del Comune dove è o è stato celebrato il matrimonio. L’Ufficio provvede all’annotazione a margine dell’atto.
Pertanto, se dall'estratto non risulta alcuna annotazione, ciò significa che fra i coniugi vige il regime della comunione dei beni.