Matrimonio Cittadino Straniero - Comune di Fossano

Matrimonio | Matrimonio Cittadino Straniero - Comune di Fossano

MATRIMONIO CITTADINO STRANIERO

DESCRIZIONE

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.
Nel caso di celebrazione di matrimonio in cui entrambi i cittadini stranieri non siano domiciliati e non siano  residenti in Italia non vengono effettuate le pubblicazioni, ma la documentazione da presentare resta la stessa qui di seguito riportata.

  1. Passaporto o documento di identità personale.
  2. Nulla-Osta.

Il nullaosta può essere sostituito dal certificato di capacità matrimoniale di cui alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 ( paesi aderenti: Austria, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (Aruba, Curacao, Parte Caraibica),  Portogallo, Repubblica Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia).

 

Nulla-osta

Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità). Per la donna divorziata o vedova da meno di 300 giorni: (AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE) Art. 89 C.C.
Inoltre l'Ufficiale dello Stato Civile Italiano che deve procedere alla pubblicazione compete accertare l'assenza degli impedimenti previsti dagli artt. 84 (Eta') - 85 (Interdizione per infermità di mente),  86 ( Libertà di stato), 87 (Parentela, Affinità, Adozione e affiliazione), 88 ( Delitto). Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine. Qualora l'Ufficiale dello Stato Civile accerti la presenza di impedimenti al matrimonio, deve rifiutare le richieste pubblicazioni, rilasciando certificato con le motivazioni del rifiuto che gli interessati potranno impugnare in tribunale.

 

Può essere rilasciato:

  1. Dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente. Sono esenti da tale legalizzazione i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia,  Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldava, Romania (03.04.2012) Serbia Montenegro (ex Jugoslavia), Slovenia, Svezia e Turchia
  2. Oppure dall’Autorità competente del proprio Paese (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità Italiana nello stesso Stato (Consolato o Ambasciata d’Italia).


:Nota bene 

  1. Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione
  2. Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto


ECCEZIONI
Cittadini della Danimarca in base alla circolare n.18 del 31.10.2014 i cittadini danesi che intendono contrarre matrimonio in Italia l'autorità competennte a rilasciare il nulla osta di cui all'art.116 del C.C. è l'autorità d'Anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione effettuata dal traduttore giurato in Danimarca (su tale documento verrà apposta l'apostille, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 05 ottobre 1961).


Cittadini della Finlandia n base alla circolare n. 1 del 17.01.2014 i cittadini finlandesi che intendono contrarre matrimonio in Italia l'autorità competente a rilasciare il nulla osta di cui all'art.116 del C.C. è l'autorità amministrativa locale.


Cittadini della Francia n base alla circolare n. 15 del 21.10.2015 i cittadini francesi dal 01.09.2015  tutti i servizi inerenti lo stato civile sono di competenza della Sezione Consolare a Roma e di conseguenza il Consolato Generale di Francia a Milano non è più competente in materia.


Cittadini della Lituania in base alla circolare n. 2 del 17.01.2014 i cittadini lituani che intendono contrarre matrimonio in Italia le autorità competenti a rilasciare il nulla osta di cui all'art. 116 del C.C.  sono gli Uffici Comunali di Stato civile di quel paese.


Cittadini Messicani in base alla circolare n. 11 del  22.09.2015 i cittadini messicani che intendono contrarre matrimonio in Italia dal 14.05.2015 il nulla osta al matrimonio sarà sostituito dai  certificati rilasciati dai Registri Civili degli Stati Messicani sono gli unici certificati che attestano lo stato Civile di una persona in particolare il nuovo certificato di "Constancia de Inexistencia de Registro", attesta che non risultano registrazioni a nome dell'interessato. 


Cittadini Moldavi in base alla circolare n. 27 del 22.09.2010 a decorrere dal 10.06.2010 il  nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del C.C. sarà sostituito dal Certificato di capacità matrimoniale aderendo alla Convenzione di Monaco n. 20 del 05.09.1980.


Cittadini Siriani in base alla Circolare n. 3 Prot. n. 2496 del 24.01.2014 i cittadini siriani residenti che intendono contrarre matrimonio in Italia, il nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del C.C., dovrà essere rilasciato dalla Ambasciata di Siria a Vienna.


Cittadini Svedesi, residenti in Svezia il nulla osta sarà emesso dall’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato, il quale ne attesterà anche la conformità all’originale. La documentazione sarà altresì munita di Apostille, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. Nulla osta che continuerà invece ad essere rilasciato dall’Autorità Straniera in Italia i cittadini svedesi qui residenti.


Cittadini Polacchi: competente al rilascio del nulla osta è il capo dell’Ufficio di stato civile polacco. Solo nel caso in cui il cittadino polacco residente all’estero non ha avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire all’ultimo luogo di residenza in Polonia o non sia partito dalla Polonia prima del compimento di 16 anni e risieda permanentemente all’ estero, il nulla osta sarà rilasciato dal console in Italia.


Rifugiato politico. Anche in questo caso, alla persona che abbia acquisito la condizione di “rifugiato” si dovrà applicare la legge dello Stato di domicilio o della residenza, in pratica la legge italiana. Attenzione però, la condizione di “rifugiato” dovrà risultare da apposita certificazione dell’Alto Commissariato per i rifugiati (O.M.U.) e l’u.s.c. dovrà cercare di verificare l’insussistenza degli impedimenti al matrimonio tramite i documenti che l’interessato sarà in grado di produrre e le dichiarazioni che lo stesso potrà rendere


Cittadini Statunitensi

Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:

  1. atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un’autorità italiana competente ( Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
  2. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.


Cittadini Australiani

In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:

  1. dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.
  2. Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.


Qualora i documenti di cui al numero 2) non siano disponibili, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di due testimoni) fatto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.;

 

Cittadini Britannici

in base  alle Circolari n. 6/2013 e 10/2015 prevedono la nuova procedura della documentazione necessaria ai cittadini britannici residenti nel Regno Unito che intendono sposarsi in Italia, possono presentare nulla-osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia, o presentare le pubblicazioni nel Regno Unito seguendo la procedura descritta nella predetta circolare ossia con un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici.  Ad integrazione di quanto sopra, con la successiva nota n. 47 del 29.04.2015 e Circ. n. 10/2015,  anche i cittadini britannici che intendono sposare un cittadino irlandese e i cittadini britannici residenti in un paese terzo, possono presentare sia il Nulla Osta consolare oppure, alternativamente, un "Certificato di non impedimento" rilasciato dal Registry Office Britannico e tradotto, assieme ad una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici, presentata direttamente dai nubendi al competente Ufficio di Stato Civile italiano per la celebrazione del matrimonio.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.


CONTRIBUZIONE

Ogni documento rilasciato dall’Autorità straniera viene assoggettato all’imposta di bollo pari a 16,00 euro. Così pure è soggetto all’imposta di bollo l’atto di pubblicazione di matrimonio.


TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

E' indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l'acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione  e per la celebrazione del matrimonio


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • CODICE CIVILE art.. 116
  • LEGGE N. 1195 DEL 13.10.1965
  • "Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America"
  • LEGGE n. 950 del 19.11.1984
  • "Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980"
  • LEGGE n. 218 del 30.5.1995
  • " Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" art. 27
  • D.P.R. 3.11.2000 N. 396
  • "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
  • LEGGE N. 233 DEL 27.09.2002
  • Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell’Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendono contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e 11 aprile 2000.
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