PUBBLICAZIONI MATRIMONIO
Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile in seguito della dichiarazione degli sposi, accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio in base agli articoli 84 (età) 85 (interdizione per infermità di mente) 87 (rapporti di parentela affinità ecc), 88 (Delitto) e 89 (libertà di stato) del Codice Civile.
La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta nel Comune di residenza di uno dei due nubendi o da persona che, a termini dell’art.96 del Codice Civile ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, se gli sposi risiedono in comuni diversi, l’Ufficiale dello Stato Civile cui è stata chiesta la pubblicazione provvede al richiederla anche all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui risiede l’altro sposo.
Coloro che non hanno compiuto i 18 anni dovranno presentare un'autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata dal competente Tribunale per i Minorenni. Le donne a norma dell'art.89 del Codice Civile, dovranno lasciar trascorrere 300 giorni dalla data del decesso del coniuge, dallo scioglimento, nullità, cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio prima di contrarre il nuovo. Tale divieto non ha effetto se vi è stata separazione legale protrattasi ininterrottamente per almeno 3 anni o se il precedente matrimonio non sia stato consumanto o sia stato dichiarato nullo per impotenza.
Gli sposi dovranno presentare la richiesta di pubblicazione per il matrimonio civile. In caso di matrimonio religioso dovrà essere presentata la richiesta di pubblicazione del Parroco o del ministro di culto, senza la presenza dei testimoni e con appuntamento.
La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni è acquisita d'Ufficio presso i Comuni di nascita e di residenza.
I cittadini italiani iscritti A.I.R.E (Anagrafe Italiani Residenti Estero) o per motivi di lavoro sono domiciliati all’estero, la Pubblicazione va richiesta all’Ambasciata o al Consolato di competenza. La medesima sarà inoltrata all’ultimo Comune di residenza in Italia. A Pubblicazioni avvenute l’Ufficiale di Stato Civile inoltrerà il certificato di Eseguite Pubblicazioni
La pubblicazione per i Cittadini Stranieri: vedasi “Matrimonio Cittadini Stranieri”.
Esposizione delle pubblicazioni
Completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede:
- all'affissione delle Pubblicazioni mediante avvisi pubblicati "on line" sul sito del Comune di Fossano;
- a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dello/a sposo/a, se diverso da Fossano.
Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi.
Validità
Il matrimonio non può essere celebrato prima del 4° giorno dal termine delle pubblicazioni e non oltre i 180 giorni successivi alla pubblicazione.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro delle eseguite pubblicazioni, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto. A celebrazione avvenuta il Parroco o Ministro di Culto provvederanno ad inoltrare il matrimonio entro 5 giorni per la trascrizione.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega (modello matrimonio civile per delega)
Contribuzione
L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00 euro (32,00 euro se uno degli sposi non è residente a Fossano e si rende necessario procedere alla richiesta di pubblicazione ad Comune o all’Estero)
Omissione alla Pubblicazione
Quando è stata autorizzata l’omissione alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 100, primo comma, del Codice Civile, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all’Ufficiale dello Stato Civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall’art. 52, comma 1 del DPR 396/2000 emesso dal Tribunale, e rendere la dichiarazione di cui all’art. 51, comma 1 (ossia dichiarazione del nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, residenza, la libertà di stato, gli impedimenti di parentela, di affinità di adozione e di affiliazione, se hanno contratto precedente matrimonio ecc) In seguito l’ufficiale di stato civile verificherà l’esattezza della dichiarazione e può acquisire d’Ufficio eventuali documenti per provare l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Normativa di riferimento: DPR 396/2000