RICONOSCIMENTI - ADOZIONI
RICONOSCIMENTO FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO :
e' fatto:
- nell'atto di nascita;
- prima della nascita è necessario presentare il certificato medico dal quale risulti l'effettiva gravidanza con indicazione dei mesi approssimativi di gravidanza e la prevista data del parto (fatta dal medico curante o dall'ASL). Inoltre occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile per la stesura dell'atto.
- con dichiarazione posteriore la nascita può essere effettuato innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (con appuntamento) o al Giudice Tutelare o in un atto pubblico o in un testamento dal genitore che intende riconoscere il figlio previo assenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio stesso qualora quest’ultimo non abbia compiuto i quattordici anni d’età.
Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.
In seguito al riconoscimento di figlio minorenne da parte paterno non è l’Ufficiale di Stato Civile che deciderà il cambiamento di cognome ma saranno i genitori, nel caso in cui intendano cambiare il cognome (aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre), dovranno presentare istanza al Tribunale Ordinario che emetterà un Decreto e l’Ufficiale di Stato Civile trascriverà nei registri di Nascita. Esso viene in seguito annotato nell’atto di nascita.
Nell’ipotesi di figlio ultraquattordicenne il riconoscimento non produce effetto senza l’assenso di quest’ultimo (Art. 250 C.C.).
RICONOSCIMENTO IN SEGUITO AL MATRIMONIO:
Il riconoscimento con dichiarazione posteriore la nascita può essere effettuato innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile al momento del Matrimonio Civile e Religioso o successivamente, al Giudice Tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, dal genitore che intende riconoscere il figlio previo assenso del genitore ch per primo ha riconosciuto il figlio stesso qualora quest’ultimo non abbia compiuto i quattordici anni d’età.
Nell’ipotesi di figlio ultraquattordicenne il riconoscimento non produce effetto senza l’assenso di quest’ultimo (Art. 250 C.C.).
In seguito alla legge 10.12.2012, n. 219, se il riconoscimento di figlio minorenne avviene da parte del padre e i genitori sono coniugati , non esistendo più l'istituto della legittimazione, non opera più l'attribuzione automatica del Cognome paterno e, pertanto, dovrà essere appilicato l'art. 262 del C.C., secondo e terzo comma: (il figlio può assumere il Cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre). I genitori dovranno fare istanza al Tribunale Ordinario, esprimendo la loro volontà in merito all'attribuzione del Cognome, che emetterà un Decreto e l'Ufficiale dello Stato Civile trascriverà e annoterà nei Registri di Nascita.
Anche il figlio, se maggiore di età alla data del matrimonio, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha riconosciuto al momento del matrimonio, applicando la procedura dell'art. 262 del Codice Civile. La dichiarazione di scelta del Cognome sarà resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nascita dal figlio personalmente e con comunicazione scritta. Essa viene annotata sull’atto di nascita.
Normativa di riferimento: D.P.R. 396/2000 - Legge 10.12.2012 n. 219 - Codice Civile - Decreto Legislativo 28.12.2013 n. 154.
ADOZIONI MINORI ITALIANI STRANIERI E MAGGIORENNI.
La competenza in materia è affidata dalla Legge secondo i casi ai Tribunali per i Minorenni e ai Tribunali Ordinari.
Il relativo provvedimento, divenuto definitivo, dovrà essere trascritto nei registri di stato Civile del Comune di residenza degli adottanti, se trattasi di minori stranieri o nei registri di stato civile del Comune di nascita dell’adottato, negli altri casi.
Normativa di riferimento: Legge 184/1983 – Legge n. 476/1998 – DPR 396/2000 - Codice Civile - Decreto Legislativo 28.12.2013 n. 154.