Denuncia Nascita - Comune di Fossano

Nascita | Denuncia Nascita - Comune di Fossano

DENUNCIA NASCITA

CHI PUO’ RENDERE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA
Per i genitori uniti in matrimonio:

  • uno dei due genitori o entrambi
  • un loro procuratore speciale
  • medico/ostetrica che ha assistito al parto
  • persona che ha assistito al parto


Per i genitori non uniti in matrimonio:

  • dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
  • dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio


Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni.

QUANDO FARE LA DICHIARAZIONE

  • Entro 10 giorni dall’evento allo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto;
  • Entro 10 giorni dall’evento allo Stato Civile del Comune di residenza dei genitori – se gli stessi hanno residenze diverse, salvo diverso accordo, al Comune di residenza della madre;
  • Entro 3 giorni dall’evento  alla Direzione Sanitaria dell’ASL dove è avvenuto il parto, la quale provvederà ad inoltrare copia atto di dichiarazione di nascita al Comune ove è avvenuta la nascita, oppure su richiesta dei genitori al Comune di residenza.


N.B. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita (il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo),  l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  1. attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
  2. documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.


Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

 

ATTRIBUZIONE DEL NOME AL NEONATO
Il nome, imposto al bambino deve corrispondere al sesso  e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.  Dal 01 gennaio 2013 nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile e dall'Ufficiale d'anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato-Legge n. 218 del 30.05.1995
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma  della legge 127 del 15/5/1997) e D.P.R. 03.11.2000 N. 396-
- D.P.R. n. 445 del 28/12/2000"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"  art. 16

- Legge 219/12 disposizione in materia di riconoscimento dei figli naturali

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