CERTIFICATO E ESTRATTO DI MORTE
Riportano le notizie ricavate dall’atto di morte dal 1866 a tutt’oggi.
Per il periodo precedente al 1866 la certificazione potrà essere rilasciata dalla Curia Vescovile.
CERTIFICATO DI MORTE: Certifica il cognome, nome, luogo e data di nascita, data e luogo di morte e numero dell’atto di morte. Si può ottenere sia nel Comune di Morte che nel Comune di residenza al momento della morte.
ESTRATTO ATTO DI MORTE: Certifica il cognome, nome, luogo e data di nascita, data, ora e luogo di morte e numero dell’atto di morte ed eventuali annotazioni marginali. Si può ottenere nel Comune di Morte.
ESTRATTO PER COPIA INTEGRALE: è la copia conforme all’atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull’atto. L’estratto per copia integrale, si ottiene nel Comune di morte previa richiesta dell’interessato.
Per richiedere i certificati e l'estratto dell'atto di morte non è necessaria la presenza dell'interessato, ma lo può fare chiunque, purchè in possesso dei requisiti indicati.
E’ stato abrogato il comma 2 dell’art.41 del DPR 445/2000, che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che “le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio”.
Resta confermata invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni mentre, per tutti gli alti certificati, la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.
Richiesta da inviare mediante servizio postale
Gli estratti di Stato Civile, contenenti le generalità complete, possono essere richiesti dall’interessato, a cui l’atto di riferisce, o da un familiare, allegando copia di un documento d’identità una busta da utilizzare per la risposta già affrancata e con l’indirizzo dei richiedenti.
Tempi di erogazione: immediato.
Contribuzione: gratuita.
Dal 1 gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge 183/12.11.2011 (legge di stabilità 2012) le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.