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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

 


 

A partire dal 1° gennaio 2012 è istituta l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) al posto dell’ICI. Sono soggetti al pagamento i titolari di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, ) su beni immobili, quali fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili.

 

NOVITA' 2013

 

Per l'anno 2013 l’imposta deve essere versata in due rate delle quali la prima entro il 17 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.* (vedi sotto)

Le aliquote 2013 sono stabilite dalla delibera n. 57 del 26/02/2013 dalla Giunta Comunale:

4,00 per mille   per le abitazioni principali e relative pertinenze;

2,00 per mille   per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola;

9,40 per mille   per tutte le altre fattispecie;

4,75 per mille  per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci asegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

8,4 per mille  per gli immobili affittati con contratto di locazione stipulato ai sensi della Legge n. 431/98 (contratti concordati);

10,60 per mille per gli immobili ad uso abitativo che non risultino locati con regolare contratto di affitto e che siano, nei fatti, non utilizzati.

 

Il comma 380 dell’art. 1 della Legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) introduce due novità:

1. è stata soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

2. è stato riservato allo Stato il gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

 

 

  *  Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 maggio ed in corso di pubblicazione ha disposto  la sospensione del pagamento dell’IMU per quanto riguarda la rata in scadenza il 17 giugno per le seguenti categorie di immobili:

  • Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A9;
  • Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  •  Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4,5, e 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm

 

Per tali fattispecie dunque non dovrà essere versata l’imposta in acconto. E’ tuttavia previsto che, qualora non sia varata la riforma dell’IMU entro il mese di agosto, i contribuenti che non versano l’IMU a giugno dovranno corrisponderla entro il 16 di settembre.

Tutte le altre fattispecie impositive (seconde case, negozi, uffici, capannoni, garage non pertinenza di abitazioni principali, aree edificabili, ...) continuano ad essere soggette all’imposta con le stesse regole già previste prima dell’emanazione del suddetto decreto legge

 

Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati in base alla revisione in corso della normativa da parte del Governo.

 

CASI PARTICOLARI

  1. sono equiparati all’ABITAZIONE PRINCIPALE gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata

  2. sono soggetti passivi di imposta i CONIUGI ASSEGNATARI della casa coniugale, anche se non proprietari o parzialmente proprietari dell’immobile. Viceversa non sono soggetti al pagamento dell’imposta i coniugi non assegnatari

  3. possono essere considerati PERTINENZE dell’abitazione principale 1 sola unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2 – C/6 – C/7

  4. l’imposta è dovuta nella misura del 50% per i FABBRICATI INAGIBILI e per gli IMMOBILI STORICI

 

AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA

Per usufruire delle AGEVOLAZIONI è necessario che i contribuenti interessati presentino, qualora non lo abbiano già fatto per gli anni precedenti, all’Ufficio Tributi del Comune, apposita dichiarazione, sui modelli predisposti dall’Ufficio per le singole fattispecie, entro la scadenza del pagamento, compresa la dichiarazione per le pertinenze dell’abitazione principale.

 

DICHIARAZIONE 

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno 2013 per tutte le variazioni per le quali l’obbligo dichiarativo è sorto al 1° gennaio 2013 come previsto dall'art. 10, c. 4 del D.L n.. 85/2013.

Restano valide, in quanto compatibili le dichiarazioni già presentate a suo tempo per l’ICI, a condizione che non siano intercorse variazioni. 

  PAGAMENTO

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a euro 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'importo annuo minimo del versamento è fissato in euro 5,00 e tale limite non è in ogni caso da interdersi come franchigia.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 reperibile negli sportelli bancari e postali e può essere scaricato e stampato dal sito www.agenziaentrate.gov.it ove sono riportate anche le istruzioni relative alla compilazione.

  RAVVEDIMENTO OPEROSO 

la Legge (art. 13 D.Lgs. 18/12/97, n. 472 e s.m.i.) consente al contribuente di regolarizzare, di sua iniziativa, talune violazioni connesse al pagamento del'IMU mediante il c.d. "ravvedimento operoso".
Questo istituto compoprta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili:

Nel caso di versamento effettuato entro il 15^ giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
Nel caso di versamento effettuato tra il 16^ ed il 30^ giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
Nel caso di versamento effettuato tra il 31^ giorno successivo ed un anno dalla scadenza, si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali.

Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv".

SI RAMMENTA che sarà attivo presso il Comune il servizio gratuito di calcolo dell’imposta, su prenotazione, da effettuarsi telefonicamente ai numeri 0172699649 e 0172699668, oppure recandosi allo sportello per il cittadino, oppure mediante il servizio web “Piemonte Facile” raggiungibile attraverso il sito comunale www.comune.fossano.cn.it, dove è altresì reperibile tutta la modulistica, nonché il vigente regolamento IMU.


Informazioni e aliquote:

Regolamento Comunale IMU
Istruzioni per calcolo IMU
Aliquote IMU 2012
Modello dichiarazione pertinenze
Modello dichiarazione anziani in casa di riposo
Modello fabbricati inagibili
Modello diritto abitazione
Modello dichiarazione sostitutiva
Modello coniuge assegnatario casa coniugale
Modello coniuge non assegnatario casa coniugale
Modello dichiarazione IMU
Istruzioni dichiarazioni IMU
Richiesta rimborso IMU
Coefficienti fabbricati gruppo D 2013
Aree fabbricabili - Tabella A - allegata al Regolamento Comunale IMU 

 


 

 




 



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